(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di
rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina
in materia di tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza, con particolare riferimento ai
trattamenti svolti per:
a) la gestione dei consultori familiari;
b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonchè per gli interventi di interruzione della gravidanza.