(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attivitā rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:
a) la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione dei soggetti assistiti dal servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza degli stranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonchč l'assistenza sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) la programmazione, la gestione, il controllo e la valutazione dell'assistenza sanitaria;
c) la vigilanza sulle sperimentazioni, la farmacovigilanza, l'autorizzazione all'immissione in commercio ed all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) le attivitā certificatorie;
e) il monitoraggio epidemiologico, ivi compresi la sorveglianza della emergenza o riemergenza delle malattie, e degli eventi avversi nelle vaccinazioni, i registri di patologia e la gestione della profilassi internazionale;
f) l'applicazione della normativa in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di sicurezza e salute della popolazione;
g) i trapianti d'organo e le trasfusioni di sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
h) l'instaurazione, la gestione, la pianificazione ed il controllo dei
rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o
convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. L'identificazione dell'interessato č riservata ai soggetti che
perseguono direttamente le finalitā di cui al comma 1.
L'accesso
alle diverse tipologie di dati č consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti
caso per caso, alle specifiche fasi delle
attivitā di cui al comma 1, secondo il principio della
pertinenza dei dati di volta in volta trattati.
3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le
professioni sanitarie č fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta
adottati ai sensi dell'articolo 31, comma
1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie, la cui accettazione č
condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del
trattamento. Il codice prevede anche:
a) l'impegno al rispetto di regole di condotta analoghe al segreto
professionale da parte degli incaricati del trattamento che non sono tenuti in base alla
legge al segreto professionale;
(modificato dall'art.
3 del decreto legislativo 282/99 - ndr)
b) le modalitā di applicazione dell'articolo 23, comma 2, della legge ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti con i pazienti;
c) modalitā semplificate per l'informativa agli interessati per la
prestazione del loro consenso.
(modificato dall'art.
3 del decreto legislativo 282/99 - ndr)
4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3,
della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei
trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche
al fine di assicurare il trattamento disgiunto
dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare
direttamente gli interessati.
5. Il trattamento dei dati genetici č consentito nei soli casi
previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il
Ministro della sanitā, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanitā.