Decreto Legislativo 135/99 - articolo 6

 

Articolo 17 (Tutela della salute)
(modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 282/99 - ndr)

(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)

1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico le seguenti attivitā rientranti nei compiti del servizio sanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici, nel rispetto dell'articolo 23, comma 1, della legge:

2. L'identificazione dell'interessato č riservata ai soggetti che perseguono direttamente le finalitā di cui al comma 1. L'accesso alle diverse tipologie di dati č consentito ai soli incaricati del trattamento, preposti caso per caso, alle specifiche fasi delle attivitā di cui al comma 1, secondo il principio della pertinenza dei dati di volta in volta trattati.

3. Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale da parte di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie č fatto oggetto di appositi codici di deontologia e buona condotta adottati ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera h), della legge dalle federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, la cui accettazione č condizione essenziale per il trattamento dei dati da parte degli incaricati del trattamento. Il codice prevede anche:

4. Con i decreti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, sono individuate le misure minime per garantire la sicurezza dei
trattamenti effettuati con tecniche di cifratura o mediante codici identificativi, anche al fine di assicurare il trattamento disgiunto
dei dati di cui al comma 3 dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati.

5. Il trattamento dei dati genetici č consentito nei soli casi previsti da apposita autorizzazione rilasciata dal Garante, sentito il
Ministro della sanitā, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di sanitā.


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