(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 22 della legge è
inserito il seguente:
"1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati
da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonchè relativi ai
soggetti che con riferimento a finalità di
natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che
siano trattati dai relativi organi o enti
civilmente riconosciuti, semprechè i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime
determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.".
2. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge è sostituito dal
seguente:
"3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo
se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di
dati che possono essere trattati, le
operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In
mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori
dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente
legge, emanati in attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della
specificazione legislativa,
l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge,
che perseguono rilevanti finalità di
interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2,
il trattamento dei dati indicati al
comma 1.".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 22 della legge è inserito il
seguente:
"3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la
finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i
tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto
previsto dalla presente legge e dai decreti
legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati
sensibili, identificano e rendono pubblici,
secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e
necessari in relazione alle finalità
perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.".
4. I soggetti pubblici avviano l'adeguamento dei propri ordinamenti a quanto previsto dai
commi 3 e 3-bis dell'articolo 22 della
legge, introdotto dal comma 3 del presente articolo entro il 31 dicembre 1999. Per le
richieste presentate al Garante, a norma
del comma 3 dell'articolo 22 della legge, come modificato dal presente decreto, entro il
31 dicembre 1999, il termine per la
decisione del Garante medesimo è di novanta giorni, durante i quali il trattamento dei
dati già in corso può essere proseguito
sino alla decisione.
5. I provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 3-bis, della legge, introdotto dal comma
3 del presente articolo, costituiscono
attuazione dei principi di cui agli articoli da 1 a 4 del presente decreto.