(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. I soggetti pubblici sono autorizzati a trattare i soli dati essenziali
per svolgere attivitą istituzionali che non possono essere
adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di
natura diversa.
2. I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
3. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c) , d) ed e), della
legge, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e
l'aggiornamento dei dati, nonchč la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e
necessitą rispetto alle finalitą perseguite nei
singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria
iniziativa. Al fine di assicurare che i dati siano
strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto agli obblighi e ai compiti loro
attribuiti, i soggetti pubblici valutano
specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle
verifiche, risultano eccedenti o non
pertinenti o non necessari non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale
conservazione, a norma di legge, dell'atto o
del documento che li contiene. Specifica attenzione č prestata per la verifica
dell'essenzialitą dei dati riferiti a soggetti diversi
da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.
4. I dati contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati, sono
trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o
di altri sistemi che, considerato il numero e la
natura dei dati trattati, permettono di identificare gli interessati solo in caso di
necessitą.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati
separatamente da ogni altro dato persone trattato
per finalitą che non richiedano il loro utilizzo. Al trattamento di tali dati si procede
con le modalitą di cui al comma 4 anche
quando detti dati non sono contenuti in elenchi, registri o banche dati o non sono tenuti
con l'ausilio di mezzi elettronici o
comunque automatizzati.
6. I dati non possono essere trattati nell'ambito di test psicoattitudinali volti a
definire il profilo o la personalitą dell'interessato.