(Decreto Legislativo n°135, 11 maggio 1999)
1. Il presente decreto:
a) definisce i principi generali in base ai quali i soggetti pubblici sono autorizzati a trattare dati sensibili o attinenti a particolari provvedimenti giudiziari ai sensi degli articoli 22, comma 3, e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto delle altre disposizioni previste dalla medesima legge;
b) individua, inoltre, alcune rilevanti finalità di interesse pubblico,
per il cui perseguimento è consentito detto trattamento,
nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati.
2. Il presente decreto non si applica:
a) ai trattamenti di cui all'articolo 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e all'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge 31 dicembre 1996, n. 676;
b) agli enti pubblici economici, ai quali restano applicabili le disposizioni previste per i soggetti privati, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
c) ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale, in conformita' ai rispettivi ordinamenti.
3. Ai fini del presente decreto:
a) si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata "legge";
b) per "dati" si intendono i dati sensibili o attinenti a
provvedimenti giudiziari indicati negli articoli 22, comma 1, e 24 della
legge.
4. Salvo quanto previsto dal comma 2, i
principi di cui al presente Capo si applicano in ogni caso di trattamento dei dati
comunque effettuato da soggetti pubblici.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, lettera b), n. 1), della legge 31 dicembre
1996, n. 676, e dall'articolo 1, comma
2, della legge 8 aprile 1998, n. 94, per la compiuta disciplina della riservatezza dei
dati personali in ambito sanitario.