(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
(Modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 467/01 - ndr)
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a
garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.
2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un
anno.