Legge 675/96 - articolo 36

 

Articolo 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati)

(Legge n°675, 31 dicembre 1996)

(Modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 467/01 - ndr)

1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali, in violazione
delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto
deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni.

2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno.


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