Legge 675/96 - articolo 33

 

Articolo 33 (Ufficio del Garante)

(Legge n°675, 31 dicembre 1996)

1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato ad ogni
effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato in misura
non superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione del Garante.

2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello
Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria è
soggetto al controllo della Corte dei conti.

3. Le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonchè quelle dirette a disciplinare la
riscossione dei diritti di segreteria e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello
Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno, e su parere
conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono altresì previste le norme concernenti il procedimento dinanzi al
Garante di cui all'articolo 29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza del procedimento
medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti interessate, nonchè le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonchè della notificazione di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto
magnetico o lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del Consiglio di Stato sullo
schema di regolamento è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.

4. Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano, il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i
quali sono remunerati in base alle vigenti tariffe professionali.

5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica
e di strumenti telematici propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.

6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza,
nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.


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