(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di
fornire informazioni e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo del rispetto delle
disposizioni in materia di trattamento dei dati
personali, può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche nei
luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali
occorre effettuare rilevazioni comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove
necessario, della collaborazione di altri
organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del presidente
del tribunale competente per territorio
in relazione al luogo dell'accertamento, il quale provvede senza ritardo sulla richiesta
del Garante, con decreto motivato; le
relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e
14, comma 1, gli accertamenti sono effettuati per il tramite di un
membro designato dal
Garante. Se il trattamento non risulta conforme alle disposizioni di legge o di
regolamento, il Garante indica al titolare o al
responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni e ne verifica l'attuazione. Se
l'accertamento è stato richiesto
dall'interessato, a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, salvo che ricorrano i motivi di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della presente legge, o
motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario in
ragione della specificità della verifica, il
membro designato può farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto
ai sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarne la
segretezza e sono conoscibili dal presidente e
dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da
un numero delimitato di addetti al
relativo ufficio, individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3. Per gli
accertamenti relativi agli organismi e ai dati di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera b), il membro designato prende visione degli
atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante .