(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c) segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni
opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle
disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la
materia e delle relative finalità, nonchè delle misure di
sicurezza dei dati di cui all'articolo 15;
l) vietare, in tutto o in parte, il trattamento
dei dati o disporne il blocco quando, in considerazione della natura dei dati o,
comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è
il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare, anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano
il Garante all'atto della predisposizione delle norme
regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie
disciplinate dalla presente legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente
articolo, è tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5.
Entro il
termine di un anno dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese
con le province ed eventualmente con
altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la consultazione del registro
mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il pubblico di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente
articolo, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo
29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione cooperano tra
loro nello svolgimento dei rispettivi
compiti; a tal fine, invitano il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a
partecipare alle riunioni prendendo parte
alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti all'ordine del giorno; possono
richiedere, altresì, la collaborazione di
personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante e le
autorità di vigilanza competenti per il settore
creditizio, per le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria.