(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. č istituito il Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante č organo collegiale costituito da quattro membri, eletti due dalla Camera
dei deputati e due dal Senato della
Repubblica con voto limitato. Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto
prevale in caso di paritā. I membri sono
scelti tra persone che assicurino indipendenza e che siano esperti di riconosciuta
competenza nelle materie del diritto o
dell'informatica, garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per pių di una volta; per tutta la
durata dell'incarico il presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza,
alcuna attivitā professionale o di
consulenza, nč essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nč
ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati fuori
ruolo se dipendenti di pubbliche
amministrazioni o magistrati in attivitā di servizio; se professori universitari di
ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni
ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, e successive modificazioni. Il
personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non puō essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennitā di funzione non eccedente, nel massimo, la
retribuzione spettante al primo presidente
della Corte di cassazione. Ai membri compete un'indennitā di funzione non eccedente, nel
massimo, i due terzi di quella
spettante al presidente. Le predette indennitā di funzione sono determinate, con il
regolamento di cui all'articolo 33, comma 3,
in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.