(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui
all'articolo 686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del
codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di
legge o provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i
tipi di dati trattati e le precise operazioni
autorizzate.