Legge 675/96 - articolo 11

 

Articolo 11 (Consenso)

(Legge n°675, 31 dicembre 1996)

1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.

2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.

3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.


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