(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici
economici è ammesso solo con il consenso espresso
dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello
stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente e in forma
specifica e documentata per iscritto, e se
sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 10.