(Legge n°675, 31 dicembre 1996)
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che
per esperienza, capacitą ed affidabilitą, forniscano
idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento,
ivi compreso il profilo relativo alla
sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal
titolare il quale, anche tramite verifiche
periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle
proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili pił
soggetti, anche mediante suddivisione
di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per
iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati
personali ai quali hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o
del responsabile.