Legge 675/96 - articolo 4

 

Articolo 4 (Particolari trattamenti in ambito pubblico)

(Legge n°675, 31 dicembre 1996)

1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e
7
, e 36, nonchè, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34.


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