Legge 675/96 - articolo 1

 

Articolo 1 (Finalità e definizioni)

(Legge n°675, 31 dicembre 1996)

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali,
nonchè della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:


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