Legge 194/78 - articolo 11

 

Articolo 11

(Legge n°194, 22 maggio 1978)

L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento č stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dā notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale č avvenuto, senza fare menzione dell'identitā della donna.

Le lettere b) e f) dell'articolo 103 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sono abrogate.


articolo precedente // articolo successivo