(Decreto Legislativo n°149, 20 maggio 1993)
1. L'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, e dell'articolo 5, commi 6 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, è differita al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
1-bis. E' abrogata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.
1-ter. Sono soppressi l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 5 e l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539.