CUF 11.1.99 - articolo 2

 

Articolo 2

(Commissione unica del farmaco, provvedimento 11 gennaio 1999)

Le specialità medicinali classificate nelle fasce a) e b) sono prescrivibili a totale o parziale carico del Servizio sanitario nazionale con le limitazioni ed alle condizioni previste nelle note, purché le patologie ivi indicate risultino tra quelle per cui è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente provvedimento sarà trasmesso al competente organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


articolo precedente