Legge 91/99 - articolo 16

 

Articolo 16 - Strutture per i trapianti

(Legge n°91, 1 aprile 1999)

1. Le regioni individuano, nell'ambito della programmazione sanitaria, tra le strutture accreditate quelle idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti. Con decreto del Ministro della sanitą, sentiti il Consiglio superiore di sanitą ed il Centro nazionale, sono definiti i criteri e le modalitą per l'individuazione delle strutture di cui al presente articolo, in base ai requisiti previsti dal decreto del Ministro della sanitą 29 gennaio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 1992, nonchč gli standard minimi di attivitą per le finalitą indicate dal comma 2.

2. Le regioni provvedono ogni due anni alla verifica della qualitą e dei risultati delle attivitą di trapianto di organi e di tessuti svolte dalle strutture di cui al presente articolo revocando l'idoneitą a quelle che abbiano svolto nell'arco di un biennio meno del 50 per cento dell'attivitą minima prevista dagli standard di cui al comma 1.

3. Per l'attuazione degli articoli 13 e 15, nonchč del presente articolo, č autorizzata la spesa di lire 2.450 milioni annue a decorrere dal 1999.


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