Legge 91/99 - articolo 1

 

Articolo 1 - Finalitā

(Legge n°91, 1 aprile 1999)

1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attivitā di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
(modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 216/12, dall'articolo 1, comma 340, lettera  a), della legge 228/12 - ndr)

2. Le attivitā di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti č disciplinato secondo modalitā tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunitā tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.


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