Legge 91/99 - indice

 

LEGGE N°91, 1 APRILE 1999

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

 

Capo I
Art. 1. (Finalitą)
Art. 2. (Promozione dell'informazione)

Capo II - Dichiarazione di volontą in ordine al prelievo di organi e di tessuti
Art. 3. (Prelievo di organi e di tessuti)
Art. 4. (Dichiarazione di volontą in ordine alla donazione)
Art. 5. (Disposizioni di attuazione delle norme sulla dichiarazione di volontą)
Art. 6. (Trapianto terapeutico)

Capo III - Organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti
Art. 7. (Principi organizzativi)
Art. 8. (Centro nazionale per i trapianti)
Art. 9. (Consulta tecnica permanente per i trapianti)
Art. 10. (Centri regionali e interregionali)
Art. 11. (Coordinatori dei centri regionali e interregionali)
Art. 12. (Coordinatori locali)
Art. 13. (Strutture per i prelievi)
Art. 14. (Prelievi)
Art. 15. (Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)
Art. 16. (Strutture per i trapianti)
Art. 17. (Determinazione delle tariffe)
Art. 18. (Obblighi del personale impegnato in attivitą di prelievo e di trapianto)

Capo IV - Esportazione e importazione di organi e di tessuti e trapianti all'estero
Art. 19. (Esportazione e importazione di organi e di tessuti)
Art. 20. (Trapianti all'estero)

Capo V - Formazione del personale
Art. 21. (Formazione)

Capo VI - Sanzioni
Art. 22. (Sanzioni)

Capo VII - Disposizioni transitorie e finali
Art. 23. (Disposizioni transitorie)
Art. 24. (Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)
Art. 25. (Copertura finanziaria)
Art. 26. (Verifica sull'attuazione)
Art. 27. (Abrogazioni)
Art. 28. (Entrata in vigore)