(Decreto Ministro della Sanitą, 7 aprile 1999)
1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene effettuata secondo la schedula di cui all'articolo 3.
2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi, stabiliscono le modalitą ed i tempi per l'applicazione del calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in merito al raggiungimento di coperture vaccinali del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'etą evolutiva di cui al presente decreto verrą aggiornato periodicamente in relazione al mutare della situazione epidemiologica delle malattie bersaglio, alla definizione di obiettivi operativi in sede nazionale o europea, alla disponibilitą di nuovi vaccini.