(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Decreto Legislativo n°539, 30 dicembre 1992)
1. Salvo quanto disposto nell'art. 13, il presente decreto entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.