Decreto Legislativo 539/92 - articolo 9

 

Articolo 9 - Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)

(Decreto Legislativo n°539, 30 dicembre 1992)

1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono i medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovatività, per modalità di somministrazione o per altri motivi di tutela della salute pubblica, non potrebbero essere utilizzati in situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere.

2. Tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti, il Ministero della sanità può stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 sia limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, sia esteso alle cliniche e case di cura.

3. I medicinali disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza di questo, sul condizionamento primario le frasi" Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". Nelle ipotesi previste dal comma 2 la prima frase è modificata in rapporto all'impiego autorizzato del prodotto.

4. I medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti dalle imprese produttrici e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.

5. Il farmacista che venda al pubblico o a una struttura non autorizzata un medicinale disciplinato dal presente articolo è soggetto alle sanzioni e alle conseguenze amministrative previste dal comma 3 dell'art.8.


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