Decreto Legislativo 539/92 - articolo 5

 

Articolo 5 - Medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta

(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)

(Decreto Legislativo n°539, 30 dicembre 1992)

1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i medicinali che, presentando una o più delle caratteristiche previste dall'art. 4, comma 1, possono determinare, con l'uso continuato, stati tossici o possono comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.

2. I medicinali di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul condizionamento primario la frase "Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta".

3. Le ricette mediche relative ai medicinali di cui al comma 1 hanno validità limitata a dieci giorni; esse devono essere ritirate dal farmacista, che è tenuto a conservarle per sei mesi, qualora non le consegni all'autorità competente per il rimborso del prezzo a carico del Servizio sanitario nazionale.
(
modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 12/01 e dall'art. 178, comma 3, del decreto legislativo 196/03 - ndr)

4. Il medico è tenuto ad indicare sulla ricetta relativa a medicinali disciplinati dal presente articolo:

5. La ricetta priva degli elementi di cui al comma 4, ovvero prima della data e della firma del medico, non ha validità.

6. Il farmacista che vende un medicinale disciplinato dal presente articolo senza presentazione di ricetta medica o su presentazione di ricetta priva di validità è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. L'autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni. In caso di reiterazione del comportamento irregolare del farmacista, la stessa autorità può disporre la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia.

7. Il medico che prescrive un medicinale di cui al comma 1 senza attenersi alle modalità di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000.


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