(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Decreto Legislativo n°539, 30 dicembre 1992)
1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non rispondono ai
criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali da banco o di automedicazione i
medicinali che, per la loro composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e
realizzati per essere utilizzati senza intervento di un medico per la diagnosi, la
prescrizione o la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario, con il
consiglio del farmacista.
2. Il farmacista può dare consigli al cliente, in farmacia, sui medicinali di cui al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto di pubblicità presso il pubblico ove abbiano i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purchè siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.