(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Decreto Legislativo n°539, 30 dicembre 1992)
1. All'atto del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, i medicinali sono classificati in una o pił delle seguenti categorie:
a) medicinali non soggetti a prescrizione medica;
b) medicinali soggetti a prescrizione medica;
c) medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
d) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
e) medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, comprendenti:
1) medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di
specialisti;
2) medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso
assimilabile;
3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista.