Decreto Legge 450/98 - articolo 5

 

Articolo 5

(Decreto Legge n°450, 28 dicembre 1998)

 

1. I direttori generali delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere rivedono, in sede negoziale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il corrispettivo dei contratti delle aziende stipulati anteriormente al 31 dicembre 1997 per la fornitura di beni e servizi, quando tale corrispettivo è stato determinato, in tutto o in parte, con riferimento al costo del denaro. Qualora il contraente non aderisca alla revisione è escluso dalla possibilità di stipulare nuovi contratti o rinnovare quelli in essere con la stessa azienda per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


articolo precedente // articolo successivo