Legge 419/98 - articolo 6
Articolo 6 - Ridefinizione dei rapporti tra
universita' e Servizio sanitario nazionale
(vedi sentenza
della Corte Costituzionale 20.11-4.12.02 - ndr)
(Legge n°419, 30 novembre 1998)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi volti a ridefinire i rapporti tra
Servizio sanitario nazionale e universita', attenendosi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
- a) rafforzare i processi di collaborazione tra universita' e Servizio sanitario
nazionale, anche mediante l'introduzione di nuovi modelli gestionali e funzionali
integrati fra regione e universita', che prevedano l'istituzione di aziende dotate di
autonoma personalita' giuridica;
- b) assicurare, nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale, lo
svolgimento delle attivita' assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della
ricerca;
- c) assicurare la coerenza fra l'attivita' assistenziale e le esigenze della formazione e
della ricerca, anche mediante l'organizzazione dipartimentale e le idonee disposizioni in
materia di personale.
2. Si applica alla delega di cui al comma 1 il disposto dell'articolo
1, commi 3 e 4, della presente legge.
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