Legge 419/98 - articolo 5
Articolo 5 - Riordino della medicina
penitenziaria
(Legge n°419, 30 novembre 1998)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino della medicina
penitenziaria, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) prevedere specifiche modalita' per garantire il diritto alla salute delle persone
detenute o internate mediante forme progressive di inserimento, con opportune
sperimentazioni di modelli organizzativi anche eventualmente differenziati in relazione
alle esigenze ed alle realta' del territorio, all'interno del Servizio sanitario
nazionale, di personale e di strutture sanitarie dell'amministrazione penitenziaria;
- b) assicurare la tutela delle esigenze di sicurezza istituzionalmente demandate
all'amministrazione penitenziaria;
- c) prevedere l'organizzazione di una attivita' specifica al fine di garantire un livello
di prestazioni di assistenza sanitaria adeguato alle specifiche condizioni di detenzione o
internamento e l'esercizio delle funzioni di certificazione rilevanti a fini di giustizia;
- d) prevedere che il controllo sul funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria alle
persone detenute o internate sia affidato alle regioni ed alle aziende unita' sanitarie
locali;
- e) prevedere l'assegnazione, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, al Fondo sanitario nazionale delle risorse finanziarie, relative
alle funzioni progressivamente trasferite, iscritte nello stato di previsione del
Ministero di grazia e giustizia, nonche' i criteri e le modalita' della loro gestione.
2. Entro diciotto mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo adotta,
anche con riferimento all'esito delle sperimentazioni, uno o piu' decreti legislativi
recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma l,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. L'esercizio della delega di cui al presente articolo avviene attraverso l'esclusiva
utilizzazione delle risorse attualmente assegnate al Ministero di grazia e giustizia
secondo quanto disposto dal comma 1, lettera e), e senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
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