(Legge n°419, 30 novembre 1998)
1. All'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere sono adottati esclusivamente con riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni comparative". Al medesimo comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni determinano in via generale i parametri di valutazione dell'attivita' dei direttori generali delle aziende, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi assegnati nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalita' dei servizi sanitari ".
2. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le
universita' concordano con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al presente comma, ogni eventuale utilizzazione
di strutture assistenziali private, purche' accreditate e qualora non siano disponibili
strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, in altre strutture
pubbliche".
(vedi sentenza
della Corte Costituzionale 20.11-4.12.02 - ndr)