(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
(Decreto Legislativo n°178, 29 maggio 1991)
1. Il diniego dell'autorizzazione, in ogni caso motivato, deve essere notificato entro i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9. L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego; sull'opposizione il Ministro della sanita' decide sentito il Consiglio superiore di sanita'.
2. L'autorizzazione e' negata quando, in seguito all'esame della documentazione allegata alla domanda e ai controlli eventualmente eseguiti, si accerta: