(abrogato dall'articolo 158, comma 1, del decreto legislativo 219/06 - ndr)
RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' EUROPEA IN MATERIA DI SPECIALITA' MEDICINALI
Articolo 2 - Autorizzazione alla produzione di specialita' medicinali
Articolo 4 - Requisiti e compiti del direttore tecnico
Articolo 6 - Autorizzazione all'importazione di specialita' medicinali
Articolo 7 - Accertamenti sulla produzione di medicinali
Articolo 8 - Autorizzazione all'immissione in commercio di una specialita' medicinale
Articolo 9 - Procedura per il rilascio dell'autorizzazione
Articolo 10 - Effetti dell'autorizzazione
Articolo 11 - Durata e rinnovo dell'autorizzazione
Articolo 12 - Modifiche di specialita' medicinali
Articolo 13 - Diniego dell'autorizzazione all'immissione in commercio
Articolo 16 - Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
Articolo 17 - Pubblicazione delle specialita' medicinali autorizzate
Articolo 18 - Medicinali pronti per l'impiego provenienti dall'estero
Articolo 19 - Ritiro dal commercio di un medicinale
Articolo 21 - Disposizioni particolari per i radiofarmaci
Articolo 22 - Disposizioni particolari per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
Articolo 24 - Sanzioni amministrative
Articolo 25 - Ambito di applicazione del decreto