1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, commi
2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il
trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23 della legge 31 dicembre
1996, n. 675. A tal fine il medico e' tenuto a informare il paziente che i dati personali
desumibili dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno essere
utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso il Ministero della sanita' a fini
di verifiche amministrative e per scopi epidemiologici e di ricerca.
(modificato dall'art.
178, comma 5, del decreto legislativo 196/03 - ndr)
2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, il Ministero della sanita' e le aziende sanitarie locali stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i compiti previsti dal comma 1.