(Decreto legislativo n° 219 , 24 aprile 2006)
1. Fatta eccezione per chi importa medicinali e per chi
distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o
gas medicinali o medicinali disciplinati dagli articoli 92 e
94, o
medicinali di cui detiene l'AIC o la concessione di vendita, il
titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso è
tenuto a detenere almeno:
(modificato dall'articolo
2, comma 18, lettera a) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
a) i medicinali di cui alla tabella 2 allegata alla farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;
b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi i medicinali omeopatici autorizzati ai sensi dell'articolo 18; tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli medicinali generici.
(modificata dall'articolo 16, comma 1, della legge 118/22 - ndr)
2. Il titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti delle loro responsabilità, forniture appropriate e continue di tale medicinale alle farmacie e alle persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
3. La fornitura alle farmacie, anche ospedaliere, o agli altri
soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, dei medicinali
di cui il distributore è provvisto deve avvenire con la massima
sollecitudine e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive
alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella dichiarazione
di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
(modificato dall'articolo
2, comma 18, lettera b) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 20, lettera a) del decreto legislativo 17/2014 - ndr)
4. Il titolare dell'AIC è obbligato a fornire entro le quarantotto
ore, su richiesta delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale
che non è reperibile nella rete di distribuzione regionale.
(modificato dall'articolo
2, comma 18, lettera c) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
5. Per ogni operazione, il distributore all'ingrosso deve
consegnare al destinatario un documento da cui risultano, oltre al
proprio nome e indirizzo:
(modificato dall'articolo
2, comma 18, lettera d) del decreto legislativo 274/07 - ndr)
a) la data;
b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale;
(modificata dall'articolo 2, comma 18, lettera e) del decreto legislativo 274/07 - ndr)c) il quantitativo fornito al destinatario;
(vedi modifica introdotta dall'articolo 1, comma 20, lettera b), punto 1 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)
d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
(modificata dall'articolo 1, comma 20, lettera b), punto 2 del decreto legislativo 17/2014 - ndr)